Ora, è vero che l’articolo 2909 del
codice civile dice che le sentenze sono inappellabili,
ma da qui a dire che non si possano criticare il salto è enorme,
sopratutto se quello che si obbietta è la logica intrinseca che le
genera.
Basandomi sugli articoli de IL TIRRENO e de LA NAZIONE, il caso concreto è quello della sentenza del TAR della Toscana n. 1723/2025, che ha respinto il ricorso del comitato di Piazza Ponchielli contro l’abbattimento dei tigli.
Il TAR non è entrato nel merito del taglio, né ha discusso se fosse opportuno o necessario o urgente ( peraltro se il taglio fosse stato urgente sarebbe dovuto già avvenire) : si è fermato prima, sollevando il tema del “difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto ricorrente” aggiungendo che la costituzione in soggetto giuridico ( del comitato) è avvenuta dopo l'emissione dell'ordinanza contestata
Tradotto per la casalinga di Voghera : il comitato, nato pochi giorni dopo la delibera che intendeva contestare, non avrebbe avuto i requisiti per rappresentare un interesse diffuso e collettivo e comunque doveva costituirsi prima.
Ma viene da chiedersi: come può un gruppo di dissenso esistere prima di sapere che ci sarà un problema da contestare? Dovremmo forse avere la palla di vetro o essere nel gruppo Whp “ Mandrake lo vede prima” ?
Se non fosse aberrante relativizzare il continuum spazio temporale ( unidirezionale , da sempre) , sarebbe una variazione 2.0 del famoso “ è nato prima l'uovo o la gallina?”. Aristotele, buonanima ,rispose che era nata prima la gallina. A primo acchito sembrerebbe che il TAR sostenga che doveva nascere prima il comitato e poi la delibera, quindi il comitato è la gallina e l'ordinanza sarebbe l'uovo.
E non finisce qui. TAR dice che anche se fosse stata soddisfatta questa condizione, essa non bastava: dovevano essere “radicati” nel territorio prima della delibera , avere “adeguata rappresentatività”e dimostrare di tutelare un “interesse realmente collettivo”.
Il punto, non va dimenticato, non è se abbattere o meno i tigli, ma chi ha diritto di parlare a nome di chi. Il tribunale ritiene non solo che un gruppo dovrebbe prevedere di contestare un'ordinanza non ancora stilata ,ma che dovevano essere tanto previdenti da essere associati da tempo , dovevano aver aggregato un numero tot di soggetti e dovevano dimostrare che il bene pubblico che volevano tutelare fosse realmente collettivo .
Come se dei tigli del comune non siano di per se in bene pubblico
E poi: cosa significa esattamente “adeguata rappresentatività”? (Treccani – adeguato: proporzionato, conveniente,giusto). Essere adeguati a qualcosa è di per sé un concetto scivoloso, soggettivo, estetico, al limite del giudizio morale. Adeguato dipende dalla latitudine, dall'etnia, dalle tradizioni, dalla convenienza economica, dal bilanciamento costo/prestazioni: per un papua può essere adeguato un gonnellino di foglie, per uno scozzese no e sono entrambe popolazioni che i gonnellini li usano. Ma nel diritto? Adeguato rispetto a cosa, e secondo chi? Esiste una scala che misura i terremoti , esiste una scala per il piccante ma, che io sappia, non esiste una scala e un metro per l'adeguato. E come si dimostra un “collegamento territoriale stabile”? Servono citazioni nei registri medievali , un tot di citazioni bibliografiche , una denominazione geografica protetta , di origine, un disciplinare europeo , una candidatura a bene immateriale UNESCO o basta un gruppo di persone che condividono spazi , interessi e prospettive nello stesso spazio?
Il TAR, in sostanza, ha stabilito che non importa se quei cittadini appellanti fossero coinvolti, se l’interesse fosse effettivamente pubblico, se la causa riguardasse un bene comune . Se non sei un’associazione formalmente riconosciuta, e da chi è controporte della interlocuzione la tua voce non vale.
In una società che assimila e rende proprie le istanze e le rivendicazioni di popoli remoti o di specie zoologiche che non abbiamo mai visto può mai esistere una relativizzazione per quello che abbiamo visto e amato proprio davanti l'uscio di casa?
Questa storia , assomiglia tanto a quella di piazza della palma. I “ragazzacci di piazza della Palma” hanno scelto di non costituirsi in associazione, convinti che il diritto alla rappresentatività sia connaturato alla cittadinanza stessa. Essere cittadini, diciamo, basta e avanza per essere portatori di interessi collettivi, perché anche un solo cittadino leso nei suoi diritti conta quanto un’intera popolazione, la pluralità di soggetti che chiedono la stessa cosa, di per sè è collettivo . Ma se ciò non bastasse, le firme della petizione ( quella dei bollini rossi) hanno moltiplicato questa rappresentatività, quantomeno su uno o due punti rivendicati. O che forse quelle firme sono state smaltite come mozzarelle scadute?
E ancora: se più persone vivono e agiscono in uno stesso spazio, questo è già un radicamento territoriale , al punto da essere riconosciuti da chi ha firmato le petizioni.
E il bene pubblico che difendono non è un capriccio: è la buona gestione degli interessi comuni, da cui discendono quelli privati, siano essi platani, conduzione di un opera pubblica o il cambio di denominazione di una via o di una piazza.
Le risposte del Comune di Grosseto alle richieste di accesso agli atti, puntualmente negate o eluse, rispecchiano la stessa logica aberrante del TAR : si dubita che i cittadini rappresentino un interesse collettivo, come se “plurale” e “collettivo” fossero categorie riservate solo a chi ha statuto, sigla e codice fiscale , l’amministrazione e il TAR riconoscono legittimità solo a soggetti “strutturati”, escludendo i cittadini comuni anche quando agiscono insieme, per una causa condivisa, riguardante un bene pubblico. Con loro si dialoga e poco importa se le informazioni realmemte giungono ai reali titolari del bene giuridico tutelato ovvero la pluralità dei cittadini
Sembra banale, ma non lo è. Perché la vicenda svela un nodo più profondo: chi decide cosa è “collettivo” e chi ha diritto di difenderlo?
Alla fine, il messaggio implicito della sentenza è chiaro: i cittadini, per quanto uniti e organizzati, non contano nulla.
Per contare serve un’etichetta: partito, associazione, sindacato, circolo , insomma una caratterizzazione, altrimenti, non non esisti.
E' la morte del cittadino in quanto tale. E se pure esisti giuridicamente dovevi costituirti prima .Noi si scherza, si fa satira , si gioca sull'iperbole , ma questi ragionamenti fanno male per davvero.
Vorrà dire che alle prossime elezioni voteranno le confraternite , i partiti ( quelli con rappresentanza parlamentare, per evitare incidenti tipo Grillo che inventa un partito e vince le elezioni o il pensionato che si inventa un movimento nostalgico/massimalista e piglia più voti del partito che lo presenta) , i circoli delle bocce (ma solo quelli coi vecchietti più anziani), i gruppi sportivi di discipline olimpioniche e, ultima ma non ultima categoria abilitata, le associazioni dei giuristi a qualunque livello, per diritto autocostituito ma solo perché battendo il martello sul tavolo se la cantano e se la suonano come gli pare e più non dimandare.
Tutte categorie assolutamente radicate, portatrici di interessi collettivi e diffusi e sopratutto rappresentative. Questa riforma costituzionale non necessita di votazioni o di referendum : è palesemente di fatto già in atto.
Che poi è un vantaggio per tutti :si fa prima a scrutinare le schede.
Solo una domanda a questo punto resta inevasa: ma le tasse le volete da tutti o solo chi ha le etichette e vota ? Siccome non vorrei che qui si stesse facendo come nella barzelletta dell'avvocato e del cliente, se pago le tasse pretendo pure di dire la mia, in forma collettiva, rappresentativa e condivisa e radicato come un albero. Per davvero non per finta.
Come sono veri i versamenti per le tasse.
Giandomenico Torella

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